4 dicembre 2022

Il bavaglio ai dipendenti pubblici

Il governo Meloni, in attuazione di riforme che sarebbero connesse all'attuazione del PNRR, ha approvato alcune modifiche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr n.62 del 2013). Ora c'è una norma che pone un limite alla libertà di parola:

« Il dipendente utilizza gli account dei social media di cui è titolare in modo che le opinioni ivi espresse e i contenuti ivi pubblicati, propri o di terzi, non siano in alcun modo attribuibili all’amministrazione di appartenenza o possano, in alcun modo, lederne il prestigio.»
«In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.»
«È fatto, altresì, divieto, al dipendente di trattare comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche svolte su qualsiasi piattaforma digitale.»

I dipendenti pubblici non potranno più esprimere opinioni o riferire fatti che possano risultare sgraditi all'amministrazione di appartenenza, non potranno neanche riportare opinioni espresse da altri (terzi), limitando così, oltre alla libertà di parola, anche la diffusione di informazioni. 

Il divieto sembra prescindere dalla firma e dalla riconoscibilità dell'autore perché la norma configura come aggravante l'aver indicato, nel proprio profilo social, la qualifica di appartenenza ad una pubblica amministrazione.

«se dalle piattaforme social siano ricavabili o espressamente indicate le qualifiche professionali o di appartenenza del dipendente, ciò costituisce elemento valutabile ai fini della gradazione della eventuale sanzione disciplinare».

Dunque l'illecito resta tale anche se il commento sgradevole appare senza riferimenti specifici o sotto pseudonimo. Tra gli esponenti politici non manca chi vorrebbe generalizzare l'obbligo di certificare la propria identità personale per poter dire qualcosa in rete. Per Calenda e Marattin la sorveglianza sulle opinioni dei liberi cittadini dev'essere più ferrea di quella cinese.

Qui siamo davanti a una gravissima compressione della libertà di espressione dei cittadini. 

 

Qualcuno potrebbe giustificare il nuovo divieto per simmetria con le limitazioni già imposte nel lavoro privato. E c'è anche chi invoca il principio del non sputare nel piatto dove si mangia. Ovvia regola di galateo, ma si dimentica che non esiste alcuna multa per chi davvero volesse compiere tale sgradevole gesto. 

Sui dipendenti pubblici e privati già incombevano divieti di riferire informazioni alla stampa, ora il bavaglio s'impone anche per le conversazioni sui social.

Disposizioni normative di questo tenore estese al pubblico impiego incidono anche sul principio di trasparenza che dovrebbe essere ancora vigente nelle pubbliche amministrazioni. Un principio che trovò formale riconoscimento con la Legge 241 del 1990 e che rappresenta un pilastro della democrazia. Infatti solo la trasparenza amministrativa può rendere effettivo il ruolo attivo a partecipe di tutti i cittadini. Se ai cittadini resterà accessibile solo il provvedimento formale, ritualmente notificato e conclusivo di un procedimento che resta totalmente oscurato, di quale trasparenza si potrà mai parlare?

Recentemente la riforma Cartabia ha imposto severi limiti alle informazioni sulle indagini penali sottraendo al controllo pubblico una importantissima parte dell'azione giudiziaria. Ora cade anche il diritto di esprimere opinioni, di formulare critiche e di chattare sui fatti sgraditi a coloro che comandano nelle pubbliche amministrazioni.
Siamo giunti al divieto di parlare che ricade sia sui lavoratori privati, sia sui dipendenti pubblici, ne consegue che ci stiamo avviando verso un regime in cui la libertà di parola sarà un privilegio raro, riservato solo ai titolari di imprese oppure a chi non lavora.

Nella Repubblica fondata sul lavoro, il lavoratore non è più un libero cittadino!

- Fai il bidello a scuola? Dipendente pubblico? Allora non puoi parlare!
- Ma volevo solo dirti che oggi la maestra Giovanna ha lasc...
- No! siamo su WhatsApp, niente cose di scuola, è la tua amministrazione, stai zitto. Potresti ledere il prestigio e il buon nome della scuola.
- Ma... solo per la finestra aperta?
- Sì, certo. Le finestre si chiudono. Taci.
- Perché? Il nemico ci ascolta?
 

 Nell'ambito dei rapporti privati regolati dal Codice Civile, la restrizione della libertà si è gradualmente realizzata a seguito di un'interpretazione estensiva del vincolo di fedeltà contrattuale.

Art. 2105 «il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».
Il divieto rientrava nella logica dell'attività commerciale ed era evidentemente volto ad impedire forme di concorrenza sleale. Al lavoratore era preclusa la possibilità di agire in favore di aziende concorrenti o di rendersi egli stesso concorrente dell'azienda. Purtroppo è accaduto che recenti decisioni giurisprudenziali hanno esteso la portata della norma fino ad impedire l'esercizio del diritto costituzionale di parola al di fuori di qualunque questione di tutela del segreto industriale o della concorrenza commerciale:
«l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie, sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa), sebbene garantito dagli art. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, con conseguente legittimo licenziamento disciplinare ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati.» (Cass. n.14527 del 6.6.2018 con espresso richiamo alla Cass. n. 7471 del 2012)

La decisione del 2018 riguardava il caso dei 5 dipendenti FCA, licenziati a seguito di proteste sindacali nel corso delle quali fu inscenata una rappresentazione satirica di cattivo gusto,  pertanto il limite si imponeva in nome del dovere di non arrecare offesa alle persone. In altri casi il licenziamento fu confermato anche rispetto a dipendenti che avevano collaborato a qualche inchiesta giornalistica, senza aver offeso nessuno e limitandosi alla esposizione di fatti corrispondenti al vero, come accadde ai quattro ferrovieri licenziati da Trenitalia nel 2004 per aver rilasciato dichiarazioni nel corso di una puntata di Rai-Report dedicata alla sicurezza ferroviaria.

«Il fatto nuovo è che l’economia abbia cominciato apertamente a fare guerra agli umani; non più solo alle possibilità della loro vita, ma anche a quelle della sopravvivenza». (Guy Debord)

Finora i lavoratori incorrevano nelle sanzioni disciplinari per opinioni pubblicate dalla stampa o dalla televisione. Le relazioni intrattenute attraverso i social-media erano meno considerate o si riteneva che potessero rientrare nell'ambito personale e privato.

Quando un lavoratore si rivolge ad un giornalista le dichiarazioni devono essere valutate anche in relazione al diritto di cronaca e di informazione. Per esempio nel caso del programma televisivo di Milena Gabanelli l'inchiesta prendeva le mosse da un rapporto interno alle Ferrovie nel quale si evidenziavano gravi carenze legate alla sicurezza su alcune tratte. Quindi l'interesse pubblico a conoscere l'esistenza di rischi era innegabile e non c'è possibilità di esercitare il diritto di informazione se nessuno può parlare coi giornalisti.

Un caso molto simile si verificò nuovamente nel 2014 con la sospensione dei due autisti che avevano rilasciato dichiarazioni ai giornalisti di Rai-Presa Diretta. In tutti questi casi si trattava di dipendenti intervistati anche nella loro qualità di rappresentanti sindacali. La guerra ai rappresentanti sindacali si è inasprita negli ultimi tempi arrivando perfino agli arresti.

Casi di ritorsioni contro chi aveva espresso critiche avvalendosi della libertà di parola e di opinione si erano già verificati anche nel pubblico impiego. 

Nel 2010 una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate fu licenziata in tronco per aver espresso giudizi critici in un blog che ospitava discussioni sul buon funzionamento della giustizia e delle pubbliche amministrazioni. Il blog non è una testata giornalistica ma rientra tra le forme di pubblicazione.
Nel 2016 il dirigente sanitario di un ospedale lombardo fu rimosso dall'incarico a seguito di opinioni espresse in un'intervista.
Nel 2018 accadde a un'autista dell'ATAC di Roma, licenziata dopo aver rilasciato dichiarazioni al programma mediaset Le Iene.
Il caso più sconcertante potrebbe essere quello di una donna appartenente all'Arma dei carabinieri che denunciò un maresciallo per molestie e minacce, la sua denuncia portò alla condanna del responsabile, ma lei non avrebbe dovuto accettare l'intervista di Rai-Presa Diretta nel corso della quale ebbe a dichiarare il “senso di solitudine ed abbandono sofferto nel corso della sua dolorosa vicenda”. Per questo i comandanti l'hanno sottoposta a procedimento disciplinare accusandola di aver arrecato una lesione al prestigio istituzionale dall'Arma. Non si accorgono che in tal modo i forti e orgogliosi carabineri si mostrano talmente deboli da non riuscire a sostenere neanche l'amarezza manifestata da una vittima. Forse è questo il vero danno al prestigio dell'Arma, ma non si processano i comandanti: la colpa deve ricadere sempre sui sottoposti. O c'era dell'altro? La carabiniera aveva dichiarato di “avere avuto paura che succedesse qualcosa di più grave”. Sarebbe bello attribuire le preoccupazioni alla sola condizione psicologica di una donna vessata, purtroppo sappiamo tutti che negli ambienti militari quei timori sono fondati e lo dimostrano i troppi casi già noti, le ritorsioni subite dai carabinieri che non collaborarono ai depistaggi per la morte di Stefano Cucchi o quelli per la morte di Serena Mollicone.
Agli ambienti militari appartiene anche l'altra paradossale vicenda di Giulia Schiff, espulsa dall'Aeronautica per aver denunciato le violenze subite dai commilitoni. 

Se ne potrà parlare ancora di queste vergogne che decorano la divisa dei comandanti e la giacca dei padroni e dei dirigenti?

La questione riveste particolare imposrtanza nella SCUOLA.

La Costituzione prevede la libertà di insegnamento che dovrebbe consentire la massima libertà di parola perché l'esercizio della critica, anche nei confronti delle istituzioni statali, rientra nel modello democratico di insegnamento. Purtroppo sono sempre più frequenti ci casi di docenti denunciati e condannati per aver espresso critiche.

Particolarmente significativo è il caso del prof. Antonio Mazzeo dell’Istituto Comprensivo Paradiso di Messina, denunciato per diffamazione dalla Dirigente Scolastica a seguito di un post in cui criticava, con termini assolutamente corretti e civili, la scelta di far presidiare la scuola dai militari nel periodo delle restrizioni anti-covid.   

In tema di libertà di espressione un altro caso particolare fu quello del professore punito per aver criticato la religione islamica. In questo caso la sanzione non colpiva solo la libertà di opinione, ma negava al docente anche la libertà di insegnamento che gli è costituzionalmente garantita.
Nella scuola non è stato un caso isolato.
Molti possono ricordare la sanzione inflitta alla professoressa Dell'Aria, sottoposta con motivazioni politiche ad una grave sanzione per non aver censurato i giudizi politici dei suoi allievi. Analoga matrice politica portò al licenziamento della maestra di Torino.
Di fatto sta accadendo che in nome del codice deontologico, che impone agli insegnanti di dare il buon esempio, anche sul piano morale, e anche fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro, la libertà di un docente è più ridotta degli altri dipendenti pubblici, ciò in spregio dell'art.33 della Costituzione e anche a dispetto del principio per cui gli insegnanti sono esentati dall'obbligo di giuramento.

C'è ormai un'ampia casistica che va sotto il nome di "licenziamento d'opinione"

Qui trovate un appello contro i licenziamenti d'opinione, firmato da molti importanti esponenti del mondo culturale, ma ignorato dalle agende giornalistiche.

La novità introdotta ora dal governo Meloni estende la sorveglianza e la perseguibilità delle opinioni anche all'area dei social

Non potrà stupire nessuno che un governo marcatamente di destra voglia rafforzare i controlli e i poteri gerarchici. Insolita, rispetto all'usuale linguaggio della destra, è la motivazione, che non si richiama al principio di fedeltà tipico del patriottismo e neanche al rafforzamento della disciplina gerarchica, ma si giustifica col mellifluo linguaggio della crescita e della valorizzazione delle persone:

“Tutta insieme la Pa, centrale e territoriale, quale infrastruttura strategica per lo sviluppo del Paese, impegnata nella messa a terra dei progetti del Pnrr, non può prescindere dalla giusta valorizzazione delle persone che lavorano per l’interesse collettivo e dalla loro responsabilizzazione, quali leve indispensabili per la crescita degli stessi lavoratori e delle organizzazioni”. [Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione]

 

Ecco, ora che c'è questo bavaglio, i dipendenti pubblici si sentiranno sicuramente trattati da adulti, maturi e vaccinati e ben valorizzati.
Ad ogni ordine e per ogni sopruso, saranno liberi di rispondere: Signorsì!

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