25 maggio 2016

La questione degli immigrati


Le migrazioni accompagnano tutta la storia dell'umanità, eppure l'immigrazione sembra essere un fenomeno relativamente nuovo per il nostro paese. Fino a pochi decenni fa esisteva il fenomeno opposto, quello della emigrazione. Negli ultimi decenni del XIX° sec. e fino agli anni '60 del XX° moltissimi italiani sono emigrati in cerca di lavoro. Molti hanno scelto l'America (Stati Uniti, Canada, Argentina, Venezuela, Brasile) altri l'Australia oppure paesi europei come Belgio, Svizzera, Germania.

Il boom economico degli anni '60 del secolo scorso ha generato un benessere diffuso che ha invertito la tendenza. A partire dagli anni '80 è iniziata una immigrazione di stranieri che venivano a cercare lavoro in Italia. Le industrie della Lombardia e del Veneto richiedevano più manodopera di quella disponibile. Gruppi di cinesi hanno colonizzato l'area industriale di Prato, molti indiani e pakistani sono stati assunti negli allevamenti della pianura padana, migliaia di africani sono stati impiegati come braccianti nel settore agricolo del meridione. Il crollo dei regimi comunisti (1989) ha portato in Italia migliaia albanesi e nel corso degli anni '90 si è generato un flusso di migranti provenienti prevalentemente dai paesi dell'Europa orientale, soprattutto donne assunte presso le famiglie italiane come badanti di anziani e infermi.

Erano tutti migranti economici. Il XXI° secolo ci ha portato un fenomeno nuovo, quello dei rifugiati. Le guerre degli Stati Uniti d'America contro l'Afghanistan (2001) e l'Iraq (2003), sostenute anche da molti paesi europei, hanno destabilizzato i governi e le economie di vaste aree dell'oriente e del medio-oriente (Pakistan, Egitto, Tunisia, Siria, Libia) e hanno peggiorato la situazione in altri paesi in cui erano già presenti conflitti interni (Etiopia, Sudan, Ciad, Yemen). Guerre e persecuzioni hanno spinto milioni di persone a fuggire. La maggior parte dei profughi è stata accolta da Libano, Giordania e Turchia.

I rifugiati non possono essere trattati come migranti in cerca di lavoro. La convenzione di Ginevra del 1951 ha stabilito le regole.


IL DIRITTO D'ASILO

L'accoglienza del fuggiasco è un obbligo riconosciuto da tutti fin dall'antichità. L'obbligo era già stato fissato dalla Bibbia e dalle religioni pagane. Plutarco ce lo ricorda parlando dell'antica Roma:
«Quando la città ebbe il suo primo insediamento, istituirono un luogo sacro per accogliere i fuggitivi e lo posero sotto la protezione del dio Asilo: vi ricevevano tutti, non restituendo lo schiavo ai padroni, né il povero ai creditori, né l'omicida ai giudici; anzi, proclamavano che in seguito a un responso dell'oracolo di Delfi avrebbero concesso a tutti il diritto di asilo.»
Oggi usiamo il nome di quella divinità per indicare la protezione che si concede al fuggiasco o al perseguitato. Il diritto di asilo non si concede a tutti, non si estende ai criminali come accadeva nell'antica Roma. Oggi esistono convenzioni internazionali che consentono l'estradizione di persone ricercate o condannate da altri paesi per aver commesso crimini comuni. Non può essere trattato come criminale chi è stato condannato per motivi politici o razziali. Respingere un perseguitato politico equivale ad aggravare le persecuzione di cui è già vittima; respingere i profughi di guerre,i perseguitati politici o le vittime di calamità naturali non è solo un atto contrario alle norme della convenzione di Ginevra, ma si pone in contrasto con ogni etica umana.

Putroppo nella situazione attuale che vede una contrapposizione tra stati democratici molto ricchi e regimi dittatoriali molto poveri, non è sempre facile distinguere il migrante dal profugo. Entrambi si presentano alla frontiera con una richiesta di ingresso e di soggiorno. Talvolta il migrante in cerca di lavoro proviene da un tale livello di miseria che lo rende molto simile al profugo perché un respingimento lo porterebbe ad una condanna a morte per fame. Tuttavia le nostre leggi cercano di distinguere le diverse motivazioni.

I FLUSSI MIGRATORI

La caduta dei regimi comunisti ha generato a partire dal 1991 flussi migratori dai paesi dell'est Europa (prevalentemente Albania, Polonia, Romania, Moldavia). Molti cercavano migliori condizioni di vita e di lavoro, però c'erano anche le vittime di feroci persecuzioni razziali innescate dalla guerra civile nell'ex-Jugoslavia (1992-1995) e dalla guerra del Kosovo (1996-1999).

Nel 1990 era iniziata anche la prima guerra del Golfo che generò le tensioni che portarono all'attacco terroristico delle torri genelle di New York (11 settembre 2001) e alle successive guerre dichiarate dagli USA contro l'Afghanistan prima e l'Iraq dopo.

Negli anni successivi conflitti di natura etnico-religiosa si sono estesi anche alla Somalia, Libia e Siria con bombardamenti e persecuzioni che hanno colpito in particolare i curdi e gli yazidi. Queste situazioni hanno spinto milioni di persone a cercare rifugio verso l'Europa attraverso la penisola balcanica o attraversando il Mare Mediterraneo.

LA LEGGE ITALIANA

Per regolamentare gli afflussi in Italia sono state approvate diverse leggi: la prima  del 1990 (legge Martelli) poi la Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40) ed infine la legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che stabilisce i seguenti principi regolatori:

VISTO D'INGRESSO: Non può entrare in Italia chi rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico perché condannato per traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o dei minori.
 
PERMESSO DI SOGGIORNO: Il visto di ingresso che si appone sul passaporto ha una durata massima di tre mesi. Oltre tale limite è necessario un permesso di soggiorno che viene concesso dall'autorità governativa. La legge Bossi-Fini prevede che il soggiorno per ragioni di lavoro può essere concesso solo allo straniero che ha già un contratto di lavoro. Il permesso ha durata di due anni. Se l'immigrato perde il lavoro, dovrà tornare in patria, o andrà a ingrossare le file degli irregolari.

QUOTE: Il numero di extracomunitari che possono entrare in Italia come lavoratori viene stabilito annualmente da un decreto del presidente del Consiglio (la figura dello sponsor, che aveva caratterizzato la legge Turco-Napolitano, è stata cancellata).

CARTA DI SOGGIORNO: Dopo un periodo di regolare soggiorno di almeno sei anni lo straniero può ottenere una carta di soggiorno che non ha termine di scadenza.

DIRITTO DI ASILO: E' ammesso solo per profughi e perseguitati politici che non avrebbero possibilità di vita regolare nei loro paesi di provenienza. Si tratta di un permesso di soggiorno speciale che conferisce allo straniero lo status di "rifugiato".

La Convenzione di Dublino (regolamento UE in vigore dal 1997) stabilisce che il primo Stato in cui viene registrata la richiesta di asilo è responsabile del procedimento per la concessione dell'asilo al rifugiato, il quale non potrà chiedere di essere accolto da un altro stato membro dell'Unione Europea. Questo regolamento ha penalizzato fortemente gli Stati maggiormente esposti ai flussi (Cipro, Grecia e Italia) ed è stato parzialmente sospeso dal giugno del 2015.

Gli stranieri che giungono alle nostre frontiere senza un visto d'ingresso e senza documenti vengono trattenuti nei C.I.E. (Centri di Identificazione e di Espulsione) nei quali non dovrebbero essere trattenuti per più di 6o giorni. In caso di identificazione di persone che non hanno un contratto di lavoro e non hanno neanche diritto a chiedere asilo si provvede al loro riaccompagnamento nel paese di provenienza. Quando non si riesce ad identificare il soggetto viene emesso un provvedimento di intimazione a lasciare il territorio italiano entro 3 giorni.  Lo straniero espulso che non adempie all'intimazione oppure rientra in Italia senza permesso commette un reato.

Per i richiedenti asilo è previsto che siano ospitati nei C.A.R.A. (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) o in altre strutture convenzionate in attesa di una decisione sulla loro richiesta. Solo per il periodo di attesa di una risposta da parte dell'autorità italiana lo straniero richiedente asilo viene ospitato a spese dello Stato. La Repubblica Italiana contruibuisce al mantenimento dei richiedenti asilo con 35 € al giorno. Questa cifra non viene mai corrisposta allo straniero, ma va alla struttura italiana che si impegna ad offrire l'ospitalità.

Quando il richiedente dimostra di avere diritto all'asilo ottiene il riconoscimento di rifugiato e gli viene consegnato il permesso di soggiorno che lo obbliga a restare in territorio italiano, ma a questo punto la sua situazione cambia, non viene più ospitato dal C.A.R.A., perché non è più un richiedente asilo e non ha diritto ad alcun sussidio. Dovrà provvedere da solo al proprio sostentamento.

La legge Bossi-Fini concede poteri alle navi della Marina militare per bloccare gli scafi che trasportano in Italia i migranti clandestini, cioè quelli che cercano di entrare senza passare attraverso un posto di frontiera, però solo i migranti economici possono essere respinti, la convenzione di Ginevra vieta il respingimento di fuggiaschi che chiedono asilo politico, in tal caso la domanda di asilo dovrà essere esaminata dalle autorità preposte.

Per i migranti economici la legge richiede al datore di lavoro di fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono rientrare nei "parametri minimi" previsti per l'edilizia popolare. Prevede la revoca del permesso di soggiorno se ottenuto attraverso un matrimonio finto con un cittadino italiano (o uno straniero ormai regolarizzato) salvo il caso che dal matrimonio siano nati dei figli. Per i cittadini extracomunitari in regola con i permessi è previsto il diritto di ricongiungimento familiare che gli dà la possibilità di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli maggiorenni purché a carico e a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia i genitori degli extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro figlio possa provvedere al loro sostentamento. I minori non accompagnati da parenti ammessi per almeno tre anni ad un progetto di integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato avranno il permesso di soggiorno al compimento dei diciotto anni. I permessi di soggiorno a minori ed ex minori vanno sottratti alle quote d'ingresso definite annualmente. Altre regole particolari sono previste per le famiglie che accolgono colf o badanti per assistenza ad handicappati o anziani.
Vista la grande carenza di infermieri professionisti per questa categoria di lavoratori è prevista una eccezione rispetto alle quote. Il Ministero della cultura stabilirà ogni anno con un decreto un tetto per gli sportivi che svolgeranno la loro attività in Italia, da distribuire tra le varie Federazioni. (Fonte: Ansa, il 4/6/2002)

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